Blog psicologia,  Bullismo e Cyberbullismo

Cyberbullismo: cos’è?

Nel precedente articolo ho affrontato il fenomeno definito bullismo, nel quale uno o più individui rivolgono prepotenze fisiche o verbali nei confronti di individui che secondo la loro percezione sono più deboli. 

Con lo sviluppo di internet, di app, chat e social network si è aggiunto al bullismo un altro fenomeno: il cyberbullismo.

Cerchiamo di capire cos’è. 

Cyberbullismo: definizione

Per Cyberbullismo si intende il bullismo elettronico, ossia una tipologia di bullismo nella quale le prepotenze vengono attuate attraverso l’utilizzo di intenret e delle altre tecnologie digitali. 

Come il bullismo, il cyberbullismo consiste in una forma di prevaricazione e di oppressione reitarata nel tempo, messa in atto da una o più persone che si considerano “potenti”, nei confronti di una o più persone percepite come più “deboli”.

Il cyberbullismo consiste nell’invio e diffusione di messaggi verbali, foto e/o video, telefonate, email, tramite cellulare tablet o pc, su internet e più precisamente su social network, app, chat, ecc, allo scopo di insultare, offendere, minacciare, diffamare e/o ferire.

Sono colpiti entrambi i sessi, ma statisticamente sono le ragazze quelle maggiormente prese di mira.

I social network sono i più utilizzati per attaccare la vittima, spesso con gruppi o pagine nelle quali insultare e diffamare.

Cyberbullismo: la legge

Nel 2017 il Parlamento italiano ha approvato la legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Questa legge ha lo scopo di tutelare i minori, prevenendo e contrastando il cyberbullismo: in questa legge l’istituzione scolastica assume un ruolo centrale nella prevenzione e gestione del cyberbullismo, e prevede che ogni istituto scolastico selezioni, tra i docenti, un referente che coordini iniziative di prevenzione e contrato del cyberbullismo.

Per saperne di più potete leggere le linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo, previste dalla legge 71/2017.

La legge 71/2019 all’art. 1 c. 2 introduce una definizione di cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La legge 71/2017 prevede anche delle conseguenze per chi offende: se non c’è stata querela o denuncia si può presentare istanza al Questore, il quale può convocare l’autore di cyberbullismo (insieme ad almeno un genitore o un tutore) ed ammonirlo, se ritenuto responsabile. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Tramite denuncia o querela si può estendere al cyberbullismo la procedura prevista in materia di stalking (art. 612 bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy), commessi attraverso internet da ultraquattordicenni nei confronti di un altro minorenne.

Cyberbullismo: caratteristiche

Innanzitutto possiamo distinguere due tipologie di cyberbullismo: 

  • diretto: consiste nell’utilizzare internet per inviare messaggi, foto, insulti direttamente alla vittima; 
  • indiretto: consiste nell’utilizzare internet per diffondere messaggi dannosi o calunnie sul conto della vittima. 

Come abbiamo detto, il cyberbullismo utilizza internet ed altre tecnologie digitali, per mettere in atto offese, insulti, ecc. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche del cyberbullismo:

  • anonimato: l’utilizzo di internet permette a chi offende di essere spesso anonimo, mostrarsi solo tramite un nickname e rendersi così non identificabile; 
  • assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a qualsiasi ora, anche di notte (a differenza del bullismo tradizionale in cui spesso la vittima deve sopportare le angherie dei bulli solo durante l’orario scolastico);
  • assenza di limiti spaziali: la vittima può essere raggiunta ovunque, anche a casa sua (ad esempio tramite telefonate o email). Inoltre le offese possono raggiungere ogni parte del mondo;
  • diffusione illimitata ed incontrollabile: una volta che del materiale è online è difficile prevederne la sua diffusione: foto, video, screenshot: tutto può essere condiviso, stampato o scaricato;
  • minor controllo: utilizzare internet per compiere o anche solo per partecipare ad atti di bullismo permette di sottrarsi dal controllo da parte di genitori ed insegnanti;
  • disimpegno morale: si tratta di un meccanismo psicologico, una ristrutturazione cognitiva a cui il cyberbullo (e chi è testimone delle prepotenze) ricorre per autogiustificarsi, disattivare parzialmente o totalmente il controllo morale, mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna (Bandura). 
    Inoltre bisogna aggiungere che spesso chi non ha il coraggio di interpretare il ruolo di bullo nella vita reale, spesso ci riesce online, nascondendosi dietro ad un monitor, in assoluto anonimato. 

Cyberbullismo: conseguenze

Per le vittime il rischio è quello di manifestare il disagio attraverso sintomi fisici (ma di pancia o di testa) o con segnali psicologici (attacchi d’ansia, incubi).
Alla lunga il cyberbullismo può provocare nelle vittime svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, paura ed ansia sociale. Aumenta il rischio di suicidio. 

Gli osservatori sono spesso persone che hanno difficoltà relazionali che aumentano l’insicurezza, la paura e l’ansia sociale. Il continuo assistere ad episodi di violenza e bullismo, anche online, può rafforzare indifferenza e scarsa empatia, portandoli a sminuire il problema.

Cyberbullismo: chiedere aiuto

Ciascun minore ultraquattordicenne ( o genitori o tutori) vittima di cyberbullismo può inoltrare l titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media, un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti diffusi sulla rete. Se ciò non avviene entro 24 ore si può rivolgere analoga richiesta al garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48ore. 

Trovate qui il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare al garante tramite la mail cyberbullismo@gpdp.it

Ovviamente ci si può rivolgere alle forze di polizia e/o chiamare il telefono azzurro.

È importante che la vittima o chi è a conoscenza di atti di cyberbullismo ne parli a genitori ed insegnanti.

La scuola, tramite la collaborazione di uno psicologo, può attuare progetti educativi che mirano a rafforzare la consapevolezza, l’assunzione di responsabilità e l’impegno morale. Il gruppo ha un ruolo fondamentale sia in negativo che in positivo. Il gruppo può fare la differenza.

Parlare con uno psicologo può essere importante per aumentare l’autostima, sostenere, ascoltare e ridurre il disagio di cui soffrono generalmente le vittime di cyberbullismo. 

Per richiedere una consulenza psicologica puoi fissare un appuntamento contattandomi al numero 3925434665 o all’indirizzo mail psicologaromamarconi@gmail.com

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